16/03/2022 - Il 31 marzo scade lo stato di emergenza. Ma cosa succede dopo? “Una nuova discriminazione”
di Paolo Becchi e Giuseppe Palma per il blog di Nicola Porro
Il 31 marzo è ormai alle porte. Cesserà lo stato di emergenza sanitario, che dura ormai da più di due anni, da quando cioè fu dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Per superare il limite dei 24 mesi previsti dal D.Lgs. n. 1/2018, quindi con scadenza al 31 gennaio 2022, il governo Draghi introdusse una proroga oltre termine con decreto-legge n. 221/2021 (fino al 31 marzo 2022). E fin qui son cose che sappiamo e che, come cittadini, subiamo.
Ma cosa succede dal 1° aprile in avanti? Senza una ulteriore proroga espressa, lo stato di emergenza decade in automatico il 31 marzo. Il problema resta per tutte le disposizioni introdotte dal 23 febbraio 2020 in avanti, cioè dal primo decreto-legge e dai primi Dpcm emanati per far fronte all’emergenza sanitaria. Stiamo parlando della cosiddetta legislazione emergenziale, sarebbe meglio dire “amministrazione emergenziale”, perché rappresentano un insulto all’idea della legge: un coacervo di disposizioni in larga parte discriminatorie, di difficile applicazione e che non fanno in tempo ad essere emesse che già vengono superate da nuove.
La Legge n. 11 del 18 febbraio 2022, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, prevede espressamente l’efficacia del green pass base e del green pass rafforzato fino al 31 marzo 2022, data in cui scade lo stato di emergenza.
Nello specifico:
Per il green pass base, dal 1° aprile la sua efficacia decadrà automaticamente in assenza di proroga dello stato di emergenza, in particolare lì dove è previsto: per mense e catering continuativi su base contrattuale, per la partecipazione ai concorsi pubblici, per la frequentazione ai corsi di formazione pubblici e privati e per gli avvocati che accedono negli uffici giudiziari (art. 5 del decreto-legge n. 221/2021 modificato dalla Legge n. 11/2022).
Per quel che concerne il green pass rafforzato (detto anche super green pass), la validità è parimenti collegata alla scadenza dello stato di emergenza (31 marzo). Dunque, in assenza di proroga dello stesso, dal 1° aprile il super green pass non si applicherà più ai servizi di ristorazione al banco o al tavolo, sia all’aperto che al chiuso, alberghi e altre strutture recettive, musei e mostre, piscine, palestre e strutture recettive, sagre, fiere, congressi e convegni, centri termali e culturali, spettacoli e competizioni sportive, sale da ballo e discoteche, strutture del sistema nazionale di istruzione per gli over 12 e nelle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, compresi gli studenti delle predette istituzioni, oltre all’accesso sui mezzi pubblici e l’uso delle mascherine Ffp2 (art. 5 bis del decreto-legge modificato dalla legge di conversione). L’uso del green pass rafforzato cessa il 31 marzo anche nell’ambito del settore lavorativo pubblico e privato (art. 5 septies a seguito di modifica, art. 9 quinquies).
Un meraviglioso, e quasi inatteso, “liberi tutti”? Stando alla Legge n.11/2022 sembrerebbe proprio di sì, ma c’è da dire che il premier Draghi e il ministro della salute Speranza hanno già annunciato che prima del 31 marzo il governo adotterà un nuovo decreto-legge per impedire la fine dell’obbligo di possedere la certificazione verde con la cessazione dello stato di emergenza, prevedendo graduali allentamenti fino all’estate. Dunque, dal 1° aprile, green pass base e green pass rafforzato potrebbero continuare ad avere efficacia, in una cornice di graduale allentamento fino a giugno. Poi si vedrà. Alla luce delle intenzioni del governo, il 31 marzo potrebbe pertanto restare solo una data simbolica.
Il dubbio, legittimo, che il governo voglia solo congelare (e non abrogare) la certificazione verde viene da un Dpcm del 2 marzo 2022, che il premier ha adottato nel silenzio pressoché generale. Il Dpcm prevede infatti che il super green pass abbia in caso di somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo di vaccinazione primario, una validità “tecnica” per un massimo di cinquecentoquaranta giorni. Questo non vuol dire che il super green pass dovrà essere esibito nei prossimi dieci mesi, vuol dire però che l’efficacia dello stesso resta “tecnicamente” valida fino alla fine dell’anno in modo che – se ce ne fosse bisogno – possa essere resuscitato. A parte questo resta il problema del nuovo decreto-legge che sta preparando il Governo. Il punto decisivo è: può il Parlamento ratificare questo nuovo eventuale decreto o già soltanto il parlarne da parte del premier e del ministro dovrebbe far alzare la voce di un nutrito dissenso?
Ci sono tuttavia altri problemi che vale la pena richiamare.
Da tutto quello che si è detto sinora resta escluso l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50 introdotto dal decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 (convertito in Legge n. 18 del 4 marzo 2022), che resta in vigore fino al 15 giugno 2022, nonché l’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori (medici, personale sanitario e amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, docenti universitari, militari, forze di polizia e di soccorso pubblico).
Come si è detto l’obbligo vaccinale vige fino al 15 giugno 2022 indipendentemente dalla cessazione a fine marzo dello stato di emergenza, pertanto dal 1° aprile ci troveremo di fronte ad una nuova discriminazione: da un lato decine di milioni di persone vedranno quantomeno allentare le norme sul super green pass e sul green pass base, dall’altro gli over 50 e le categorie obbligate al vaccino per le quali la cessazione dello stato di emergenza non avrà alcun effetto giuridico a causa del persistere dell’obbligo vaccinale.
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